Certificazione Energetica

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

APE – Enea – Vademecum per il cittadino

Il 31 Marzo 2016 sono state pubblicate le nuove norme UNI per il Nuovo APE (Attestato di Prestazione energetica), la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni termiche

degli edifici: UNI/TS 11300-4, revisione della versione del 2012; UNI/TS 11300 parte 5 e 6; UNI 10349, revisione della versione del 1994, adesso suddivisa in 3 parti. Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del DM 26.06.2015, le norme entrano in vigore dopo 90 giorni dalla data delle loro pubblicazione, ossia il 29 Giugno 2016.

UNI/TS 11300: quali sono gli aspetti salienti?

Di seguito l’analisi dei contenuti delle nuove norme UNI/TS 11300 per la prestazione energetica degli edifici.

UNI/TS 11300-4: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscano energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.

Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:
– impianti solari termici
– generatori a combustione alimentati a biomasse
– pompe di calore
– impianti fotovoltaici
– cogeneratori

La revisione è volta ad armonizzare la norma con la UNI/TS 11300-5 e il D.M. 26/06/2015, chiarendo come considerare l’energia elettrica prodotta dai cogeneratori e correggendo il fattore correttivo del COP in base al fattore di carico CR per pompe di calore a compressione ed azionamento elettrico.

UNI/TS 11300-5: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili“.

La specifica tecnica sostituisce le “Raccomandazioni CTI 14/2013” e fornisce metodi di calcolo per determinare, in modo univoco e riproducibile, il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata/esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili. Fornisce inoltre i principi di calcolo per la compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili e un metodo di calcolo per valutare l’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da attribuire ai cogeneratori, utilizzando i fattori di allocazione indicati al comma 1, paragrafo 1.1 dell’Allegato 1 al DM 26.06.2015.

UNI/TS 11300-6: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”.

La specifica tecnica introduce il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento ed al trasporto di persone o persone accompagnate da cose (ascensore, montascale, piattaforme elevatrici, montacarichi e montauto, scale mobili, marciapiedi mobili). La norma si applica (dal 29 Giugno 2016) per la redazione degli APE e la verifica dei requisiti minimi di legge per gli edifici con destinazione d’uso non residenziale (albergo, ufficio, ospedale, edifici adibiti ad attività scolastiche e ricreative, centro commerciale, edificio adibito ad attività sportive e ad attività industriali e artigianali).

UNI/TS 10349: le caratteristiche

Di seguito l’analisi dei contenuti delle nuove norme UNI/TS 11300 per la prestazione energetica degli edifici.

UNI 10349-1: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“.

La norma fornisce i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma sostituisce, oltre la versione precedente della UNI 10349, anche la UNI/TR 11328-1:2009 e fornisce metodi di calcolo per:
– ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa
– calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientata

UNI 10349-2: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto

La norma fornisce i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti.

I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo.

UNI 10349-3: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici

La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi ad indici sintetici da utilizzare per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6, fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione (sia nella stagione di raffrescamento che di riscaldamento degli edifici) dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

In virtù dell’aggiornamento normativo, dal 29 Giugno 2016, i certificati di conformità dei software non saranno più validi e occorrerà intraprendere una nuova procedura di certificazione.

Il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), infatti, ha già avviato da qualche settimana una nuova procedura di verifica al fine di garantire la possibilità di utilizzo di software in tempo utile con l’entrata in vigore delle norme.

 

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La Legge n. 10 del 9 gennaio 1991- “ Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” – introduce il concetto e inizia ad indica una possibile procedura per la certificazione energetica degli edifici ed il primo riferimento italiano relativo ad una procedura di certificazione energetica, è con l’art. 30 della stessa Legge;
a tale articolo di Legge però, non fa seguito un decreto attuativo (D.P.R.) rimanendo inizialmente tale disposizione solo sulla carta.

Successivamente, nell’anno 2002, viene emanata una Direttiva Europea la n. 91, conosciuta come EPBD – “Energy Performance of Building Directive” contenente i principi generali fondamentali per una riduzione dei consumi energetici e contenente indicazioni di massima per limitare le emissioni in atmosfera di CO2 (anidrite carbonica) .

Le basi della norma europea, indicano (sinteticamente):

– applicazione dei requisiti minimi di rendimento energetico per edifici nuovi e applicazione dei requisiti minimi per edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazione;
– certificazione energetica degli edifici;
– ispezioni periodiche delle caldaie presenti e dei sistemi di condizionamento dell’aria posti negli edifici.

Inoltre introduce, l’obbligo per gli stati europei, che gli stessi definiscano la metodologia di calcolo da applicare per la determinazione del rendimento energetico degli edifici esistenti e di nuova costruzione, e che consideri anche tutti gli usi energetici stessi:

– il riscaldamento;
– il condizionamento;
– la ventilazione;
– la produzione acqua calda sanitaria;
– l’ illuminazione.

Lo Stato italiano recepisce la Direttiva Europea n. 91/2002, con l’attuazione del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 – “ Attuazione direttiva 2002/91/CE – relativa al rendimento energetico in edilizia” – entrato in vigore il 08 ottobre 2005.

Il decreto introduce alcune novità, rispetto la direttiva europea:

– la metodologia di calcolo prestazione energetica integrata degli edifici;
– l’applicazione requisiti minimi;
– i criteri generali certificazione degli edifici;
– le ispezioni periodiche impianti climatizzazione;
– i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione e ispezioni impianti;
– la raccolta informazioni / esperienze;
– la promozione all’ uso razionale dell’energia.

Successivamente, sono state emanate altre norme che modificano e/o integrano il Decreto Legislativo 192/2005 :

– Decreto Legislativo n. 311 del 29 dic. 2006 – “Disposizioni correttive ed integrative al decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
– Decreto Legislativo 115 del 30 maggio 2008 – “Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE;
– Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge il 06 agosto 2008 n. 133;
– D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 “ regolamento di attuazione dell’art.4 primo comma lettera a) e b) del D.Lgs.192/2005;
– Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 – “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
– Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “ – disposizioni che modificano il D.Lgs. 192/2005 – art.6;
– Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012 – modifiche alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica;
– Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 75
– Decreto legge 04 giugno 2013 n. 63 convertito in Legge 03 agosto 2013 n. 90 – attuazione alla nuova normativa europea – Direttiva 2010/31/EU – viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) e introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE) .

A seguito delle diverse norme contenute nelle disposizioni sopra riportate, ogni singola Regione Italiana ha provveduto ad emanare proprie norme in materia di risparmio energetico (es. istituire l’albo dei certificatori e promuovere ed organizzare corsi per il riconoscimento dei requisiti stessi previsti dalla norma).

Scopo della normativa sulla regolamentazione energetica, è quello i stabilire i criteri le condizioni e le modalità per poter:

– migliorare le prestazioni energetiche stesse degli edifici;
– favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
– determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
– effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
– sostenere la diversificazione energetica;
– promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
– coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione;
– conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
– razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
– applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
– assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati;
– promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.

La Legge attuale, prevede due tipi di Attestato (AQE e APE ):

• Attestato di qualificazione energetica – AQE;
• Attestato di prestazione energetica – APE .
Il primo, AQE viene redatto in fase di progetto dell’edificio, può essere considerato come uno strumento di controllo in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, verifica delle prescrizioni tecniche indicate nel progetto stesso del fabbricato, volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici, deve essere redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e possedere i contenuti minimi previsti dalle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica;

il secondo, APE ha lo scopo di informare il possessore/o futuro possessore, dell’ immobile (proprietario, locatario, acquirente, ecc.) circa la prestazione energetica dell’edificio quindi l’energia annua prodotta dallo stesso, inoltre l’attestato contiene raccomandazioni importanti per il miglioramento dell’efficienza energetica, proprio per questo scopo, la norma prevede che la certificazione energetica deve essere allegata all’atto traslativo in caso di vendita o in caso di affitto dell’immobile.

Il certificato energetico deve essere redatto da un tecnico certificatore indipendente ovvero che non abbia partecipato alle fasi di progettazione, direzione lavori, produzione di elementi isolanti, a tale riguardo il DPR 75/2013 all’art. 3, prevede il rilascio di una dichiarazione di indipendenza, da parte del Tecnico, da inserire nell’attestato.

 

L’APE, deve classificare gli edifici attribuendo ad essi una “Classe Energetica”, classe che si contraddistingue con una lettera alfabetica – “A+ immobili con maggiore efficienza energetica fino, alla lettera G immobili con una scadente efficienza energetica”.
L’attestato energetico ha una validità massima di 10 anni a condizione che non vengano eseguiti lavori che vadano ad interessare l’involucro edilizio e/o gli elementi dell’impianto termico della/e unità immobiliari ( caldaia, scaldabagno ecc.), la durata decennale è subordinata al rispetto del Decreto 16 aprile 2013 sui controlli degli impianti termici, nel caso non vengono effettuati il certificato scade, automaticamente, il 31 dicembre dell’anno in corso, e in tal caso i controlli dovevano essere obbligatoriamente eseguiti.

La metodologia di calcolo è quella prevista dalla norma UNI/TS 11300, che si riferisce alla classificazione degli edifici, in base alla destinazione d’uso dell’immobile, da certificare come previsto dal DPR 412/93 e succ. DPR59/2009, inoltre bisogna tenere conto anche della zona climatica dove ricade l’immobile stesso e per zona climatica ci si riferisce alla suddivisione del territorio nazionale e ai valori di parametro climatici convenzionali adottati validi per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici, si deve valutare:

• La temperatura dell’aria esterna;
• La temperatura di progetto aria interna degli ambienti riscaldati;
• I gradi giorno;
• L’irraggiamento solare;
• La velocità e la direzione del vento;
• La pressione parziale del vapore nell’aria.

Inoltre, và determinato il rapporto S/V (climatizzazione invernale), dove “S” è la superficie e “V” il volume dell’immobile, (allegato al D.Lgs 192/2005) in base a tale rapporto e in funzione della zona climatica vengono indicati i valori limite dell’ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno.
Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2 K)
Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali o inclinate Chiusure apribili e assimilabili (**)
Coperture Pavimenti (*)
A 0,54 0,32 0,60 3,7
B 0,41 0,32 0,46 2,4
C 0,34 0,32 0,40 2,1
D 0,29 0,26 0,34 2,0
E 0,27 0,24 0,30 1,8
F 0,26 0,23 0,28 1,6
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi
Il calcolo prosegue con la determinazione della trasmittanza, espressa in W/m2 K, dell’involucro edilizio composto principalmente dalle strutture opache verticali portanti o di tamponamento come (Murature), orizzontali (Solai/Coperture) o inclinate (Tetti a falda) e le chiusure trasparenti (finestre).

Nel calcolo vanno tenuti in opportuna considerazione i ponti termici, che sono quelle zone locali limitata dell’involucro edilizio che rappresentano una densità di flusso termico maggiore rispetto agli elementi costruttivi adiacenti, la tipologia dell’impianto di riscaldamento e/o dell’impianto di raffrescamento.
Al termine del calcolo si otterranno i dati che permetteranno poi di conoscere il consumo energetico prodotto dall’immobile e quindi la sua classe

Dai primi giorni del mese di  Ottobre 2014,  sono entrate in vigore alcuni importanti aggiornamenti normativi tra cui le norme UNI TS 11300-1 e UNI TS 11300-2.

Le principali modifiche riguardano i calcoli per i ponti termici, le trasmittanze e le caratteristiche di alcuni materiali, le perdite per ventilazione ed i guadagni solari.

Le norme in questione contengono i calcoli ed i metodi per determinare le prestazioni energetiche degli edifici ed ottenere l’attestato di prestazione energetica APE.energetica.
fabio colantoni